Regolamento
CE n. 2092/91 del Consiglio del 28 giugno 1991
| Oggetto: |
|
|
metodo
di produzione biologico di prodotti agricoli e alla
indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle
derrate alimentari
|
| Gazzetta
ufficiale n. L 198 del 22/07/1991 PAG. 0001 - 0015 |
Modifiche
successive:
Attuato da 392R0094 (GU L 011 17.01.1992 pag.14)
Modificato da 392R1535 (GU L 162 16.06.1992 pag.15)
Modificato da 392R2083 (GU L 208 24.07.1992 pag.15)
Attuato da 392R3457 (GU L 350 01.12.1992 pag.56)
Modificato da 393R0207 (GU L 025 02.02.1993 pag.5)
Modificato da 393R2608 (GU L 239 24.09.1993 pag.10)
Modificato da 194N
Modificato da 394R0468 (GU L 059 03.03.1994 pag.1)
Modificato da 394R2381 (GU L 255 01.10.1994 pag.84)
Modificato da 395R0529 (GU L 054 10.03.1995 pag.10)
Modificato da 395R1201 (GU L 119 30.05.1995 pag.9)
Modificato da 395R1202 (GU L 119 30.05.1995 pag.11)
Modificato da 395R1935 (GU L 186 05.08.1995 pag.1)
Modificato da 397R1488 (GU L 202 30.07.1997 pag.12)
Modificato da 398R1900 (GU L 247 05.09.1998 pag.6)
Modificato da 399R0330 (GU L 040 13.02.1999 pag.23)
Modificato da 399R1804 (GU L 222 24.08.1999 pag.1)
Modificato da 300R0331 (GU L 048 19.02.2000 pag.1)
Modificato da 300R1073 (GU L 119 20.05.2000 pag.27)
Testo:
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che i consumatori richiedono in misura sempre
maggiore prodotti agricoli e derrate alimentari ottenuti con
metodi biologici; che questo fenomeno sta quindi creando un
nuovo mercato per i prodotti agricoli;
considerando che questi prodotti sono venduti sul mercato ad un
prezzo più elevato, mentre il metodo di produzione richiede un
impiego meno intensivo della terra; che tale metodo di
produzione può quindi svolgere una funzione nel quadro del
riorientamento della politica agricola comune per quanto attiene
alla realizzazione di un migliore equilibrio tra l'offerta e la
domanda di prodotti agricoli, la tutela dell'ambiente e la
conservazione dello spazio rurale;
considerando che, in seguito alla crescente domanda, vengono
immessi sul mercato prodotti agricoli e derrate alimentari
recanti indicazioni che informano l'acquirente o lo inducono a
ritenere che essi siano stati ottenuti con metodi biologici o
senza l'impiego di prodotti chimici di sintesi;
considerando che alcuni Stati membri hanno già introdotto
disposizioni regolamentari e controlli concernenti
l'utilizzazione di tali indicazioni;
considerando che un quadro normativo comunitario in materia di
produzione, di etichettatura e di controllo è necessario per la
tutela della coltura biologica in quanto garantisce condizioni
di concorrenza leale fra i produttori dei prodotti che recano
tali indicazioni, oltre a contrastare una tendenza all'anonimato
sul mercato dei prodotti biologici, assicurando la trasparenza a
tutti i livelli della produzione e della preparazione e rendendo
questi prodotti più credibili agli occhi dei consumatori;
considerando che il sistema di produzione biologico costituisce
un metodo particolare di produzione al livello delle aziende
agricole; che occorre pertanto disporre che sull'etichettatura
dei prodotti trasformati le indicazioni concernenti il metodo di
produzione biologico siano legate alle indicazioni relative agli
ingredienti ottenuti mediante tale metodo di produzione;
considerando che per l'attuazione delle disposizioni prospettate
è necessario istituire procedimenti flessibili che consentano
di adeguare, di integrare o di definire talune modalità
tecniche o determinate misure alla luce dell'esperienza
acquisita; che il presente regolamento sarà completato entro un
termine appropriato con disposizioni concernenti la produzione
animale;
considerando che è necessario stabilire, nell'interesse dei
produttori e degli acquirenti dei prodotti che recano
indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico, i
principi minimi che devono essere soddisfatti affinché i
prodotti possano essere presentati con tali indicazioni;
considerando che il metodo di produzione biologico implica
restrizioni importanti per quanto concerne l'utilizzazione di
fertilizzanti o antiparassitari che possono avere conseguenze
nocive par l'ambiente o dare origine a residui nei prodotti
agricoli; che quindi occorre rispettare le tecniche accettate
nella Comunità al momento dell'adozione del presente
regolamento secondo le prassi in essa vigenti in detto momento;
che inoltre è opportuno, per il futuro, stabilire i principi
che disciplinano l'autorizzazione di prodotti che possono essere
utilizzati in questo tipo di agricoltura;
considerando inoltre che l'agricoltura biologica fa ricorso a
tecniche colturali di vario tipo ed all'apporto limitato di
concimi e di ammendamenti di origine non chimica e poco
solubili; che occorre definire in modo preciso tali tecniche e
stabilire le condizioni di impiego di taluni prodotti non
chimici di sintesi;
considerando che le procedure previste permettono di completare,
ove necessario, l'allegato I con disposizioni più specifiche
intese ad evitare la presenza di taluni residui di prodotti
chimici di sintesi provenienti da fonti diverse dall'agricoltura
(inquinamento ambientale) nei prodotti ottenuti con metodi
biologici;
considerando che il controllo sull'osservanza delle norme di
produzione richiede, in linea di massima, controlli in tutte le
fasi della produzione e della commercializzazione;
considerando che tutti gli operatori che producono, preparano,
importano o commercializzano prodotti recanti indicazioni sul
metodo di produzione biologico devono essere assoggettati ad un
regime di controllo regolare, conforme ai requisiti minimi
comunitari e effettuato da istanze all'uopo designate e/o da
organismi riconosciuti e controllati; che è opportuno che
un'indicazione comunitaria di controllo possa figurare
sull'etichetta dei prodotti sottoposti a questo regime di
controllo,
HA
ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Campo
di applicazione
Articolo
1
-
Il
presente regolamento è applicabile ai prodotti sotto
indicati, nella misura in cui rechino o siano destinati a
recare indicazioni concernenti il metodo di produzione
biologico:
-
i
prodotti agricoli vegetali non trasformati; inoltre, gli
animali e i prodotti animali non trasformati, nella
misura in cui siano state introdotte, negli allegati I e
III, norme di base sulla produzione e le correlative
norme specifiche di controllo;
-
i
prodotti destinati all'alimentazione umana composti
essenzialmente da uno o più ingredienti di origine
vegetale; inoltre, a decorrere dall'adozione delle
disposizioni di cui alla lettera a) per la produzione
animale, i prodotti destinati all'alimentazione umana
contenenti ingredienti di origine animale.
-
Anteriormente
al 1o luglio 1992 la Commissione presenta una proposta
riguardante i principi e le misure specifiche di controllo
applicabili alla produzione biologica degli animali, dei
prodotti animali non trasformati e dei prodotti destinati
all'alimentazione umana contenenti ingredienti di origine
animale.
Articolo
2
Ai
sensi del presente regolamento, si considera che un prodotto
reca indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico
quando, nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti
commerciali, il prodotto stesso o i suoi ingredienti sono
caratterizzati dalle indicazioni che sono in uso in ciascuno
Stato membro e che suggeriscono all'acquirente che il prodotto o
i suoi ingredienti sono stati ottenuti conformemente alle norme
di produzione di cui agli articoli 6 e 7, ed in particolare sono
caratterizzati dai termini in appresso, a meno che detti termini
non si applichino ai prodotti agricoli contenuti nelle derrate
alimentari o non abbiano in modo evidente alcun rapporto con il
metodo di produzione:
- in spagnoloecológico - in daneseoekologisk - in
tedescooekologisch - in grecoâéïëïãéêue - in
ingleseorganic - in francesebiologique - in italianobiologico -
in olandesebiologisch - in portoghesebiológico.
Articolo
3
Il
presente regolamento è applicabile, fatte salve le altre
disposizioni comunitarie che disciplinano la produzione, la
preparazione, la commercializzazione, l'etichettatura e il
controllo dei prodotti di cui all'articolo 1.
Definizioni
Articolo 4
Ai
fini del presente regolamento, si intende per:
-
"etichettatura":
le diciture, le indicazioni, i marchi di fabbrica o di
commercio, le immagini o i simboli presenti su imballaggi,
documenti, cartoncini, etichette, nastri e fascette che
accompagnano o concernono i prodotti di cui all'articolo 1;
-
"produzione":
le operazioni volte alla produzione di prodotti agricoli
nello stato in cui vengono normalmente prodotti nell'azienda
agricola;
-
"preparazione":
le operazioni di trasformazione, di conservazione e di
condizionamento dei prodotti agricoli;
-
"commercializzazione":
la detenzione o l'esposizione a scopo di vendita, la messa
in vendita, la vendita, la consegna o qualsiasi altro modo
di immissione in commercio;
-
"operatore":
la persona fisica o giuridica che produce, prepara o importa
da paesi terzi i prodotti di cui all'articolo 1 ai fini
della loro commercializzazione, o che commercializza tali
prodotti;
-
"ingredienti":
le sostanze, compresi gli additivi, usate per la
preparazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo
1, lettera b), e ancora presenti nel prodotto finito,
eventualmente in forma modificata;
-
"prodotti
fitosanitari": i prodotti definiti nell'articolo 2,
punto 1 della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21
dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio
e impiegara prodotti fitosanitari contenenti determinate
sostanze attive (1), modificata da ultimo dalla direttiva
89/365/CEE (2);
-
"detergenti":
le sostanze e i preparati ai sensi della direttiva
73/404/CEE del Consiglio, del 22 novembre 1973, concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative ai detergenti (3), modificata da ultimo dalla
direttiva 86/94/CEE (4), destinati alla pulitura di taluni
prodotti contemplati dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera
a).
Etichettatura
Articolo
5
-
Nell'etichettatura
o nella pubblicità dei prodotti di cui all'articolo 1,
paragrafo 1, lettera a), si può fare riferimento al metodo
di produzione biologico unicamente se:
-
le
indicazioni in questione evidenziano che si tratta di un
metodo di produzione agricolo;
-
il
prodotto è stato ottenuto secondo le norme di cui agli
articoli 6 e 7 o è stato importato da paesi terzi
nell'ambito del regime di cui all'articolo 11;
-
il
prodotto è stato ottenuto o importato da un operatore
assoggettato alle misure di controllo di cui agli
articoli 8 e 9.
-
Nell'etichettatura
o nella pubblicità di un prodotto di cui all'articolo 1,
paragrafo 1, lettera b), si può fare riferimento al metodo
di produzione biologico unicamente se talune indicazioni
evidenziano che si tratta di un metodo di produzione
agricolo e sono correlate all'indicazione del prodotto
agricolo in questione, qual è stato prodotto nell'azienda
agricola.
-
Nell'etichettatura
o nella pubblicità di un prodotto di cui all'articolo 1,
paragrafo 1, lettera b), si può fare riferimento, nella
denominazione di vendita del prodotto, al metodo di
produzione biologico unicamente se:
-
tutti
gli ingredienti di origine agricola del prodotto sono o
provengono da prodotti ottenuti secondo le norme di cui
agli articoli 6 e 7 o sono importati da paesi terzi
nell'ambito del regime di cui all'articolo 11;
-
il
prodotto contiene solo sostanze elencate nell'allegato
VI, lettera A, come ingredienti di origine non agricola;
-
il
prodotto o i suoi ingredienti non sono stati sottoposti,
durante la preparazione, a trattamenti mediante raggi
ionizzanti o che prevedono l'uso di sostanze non
elencate nell'allegato VI, lettera B;
-
il
prodotto è stato preparato da un operatore assoggettato
alle misure di controllo previste agli articoli 8 e 9.
-
In
deroga al paragrafo 3, lettera a), nella preparazione dei
prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b),
possono essere utilizzati ingredienti di origine agricola
non conformi ai requisiti indicati nello stesso paragrafo 3
nei limiti di un tenore massimo del 5 % degli ingredienti di
origine animale nel prodotto finale e a condizione che:
-
si
tratti di ingredienti di origine agricola che non sono
prodotti nella Comunità secondo le norme di cui agli
articoli 6 e 7, oppure - si tratti di ingredienti di
origine agricola che non sono prodotti in sufficiente
quantità nella Comunità secondo le norme di cui agli
articoli 6 e 7.
-
Durante
un periodo transitorio che scade il 1o luglio 1994, possono
essere menzionate sull'etichettatura e nella pubblicità di
un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) o
lettera b) indicazioni che si riferiscono alla conversione
all'agricoltura biologica, se il prodotto è composto di un
solo ingrediente di origine agricola, purché:
-
siano
pienamente soddisfatti i requisiti previsti
rispettivamente al paragrafo 1 o al paragrafo 3,
eccettuato il requisito relativo alla durata del periodo
di conversione di cui all'allegato I, punto 1;
-
sia
stato osservato un periodo di conversione di almeno
dodici mesi prima del raccolto;
-
le
indicazioni in questione non traggano in errore
l'acquirente del prodotto sulla diversa natura dello
stesso rispetto ai prodotti che soddisfano tutti i
requisiti del presente regolamento;
-
l'organismo
di controllo abbia debitamente verificato il rispetto
delle condizioni enunciate alle lettere a) e b).
-
Nell'etichettatura
o nella pubblicità di un prodotto di cui all'articolo 1,
paragrafo 1, lettera b), preparato in parte con ingredienti
non conformi ai requisiti indicati nel paragrafo 3, lettera
a), si può far riferimento al metodo biologico di
produzione, purché:
-
almeno
il 50 % degli ingredienti di origine agricola sia
conforme ai requisiti indicati nel paragrafo 3, lettera
a);
-
il
prodotto sia conforme ai requisiti indicati nel
paragrafo 3, lettere b), c) e d);
-
le
indicazioni concernenti il metodo di produzione
biologico:
-
compaiano
solo nell'elenco degli ingredienti come contemplato
nella direttiva 79/112/CEE (1), modificata da ultimo
dalla direttiva 89/395/CEE (2);
-
si
riferiscano chiaramente solo agli ingredienti
ottenuti secondo le norme di cui agli articoli 6 e
7;
-
gli
ingredienti e il loro tenore figurino in ordine di peso
decrescente nell'elenco degli ingredienti;
-
le
indicazioni nell'elenco degli ingredienti figurino con
lo stesso colore e con dimensioni e caratteri identici.
-
Si
possono definire le modalità dettagliate di applicazione
delle disposizioni del presente articolo secondo la
procedura dell'articolo 14.
-
Sono
compilati all'allegato VI secondo la procedura prevista
all'articolo 14 elenchi limitativi delle sostanze e dei
prodotti di cui al paragrafo 3, lettera b) e c) ed al
paragrafo 4, primo e secondo trattino.
Possono essere precisati le modalità d'uso e i requisiti
della composizione di questi ingredienti e di queste
sostanze.
Se uno Stato membro ritiene che un prodotto dovrebbe essere
aggiunto ai suddetti elenchi o che occorrerebbe modificare
detti elenchi, esso fa in modo che un fascicolo contenente
la motivazione dell'aggiunta o delle modifiche sia trasmesso
ufficialmente agli altri Stati membri e alla Commissione che
lo presenta al comitato di cui all'articolo 14.
-
La
Commissione riesamina, anteriormente al 1o luglio 1993, le
disposizioni del presente articolo ed in particolare quelle
dei paragrafi 5 e 6 e presenta qualsiasi proposta
appropriata in vista di una sua eventuale revisione.
Norme
di produzione
Articolo
6
-
Il
metodo di produzione biologico implica che, nella produzione
dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a):
-
devono
essere osservate almeno le disposizioni dell'allegato I
e, se del caso, le relative modalità di applicazione;
-
soltanto
i prodotti che sono costituiti da sostanze enumerate
negli allegati I e II possono essere utilizzati come
prodotti fitosanitari, detergenti, concimi, o ammendanti
del terreno; essi possono essere utilizzati unicamente
nelle specifiche condizioni descritte negli allegati I e
II o se la loro corrispondente utilizzazione è
autorizzata in agricoltura generale negli Stati membri
interessati secondo la pertinente normativa comunitaria
o secondo la normativa nazionale in conformità del
diritto comunitario.
-
In
deroga al paragrafo 1, lettera b), sementi trattate con
prodotti che non figurano nell'allegato II e autorizzati in
agricoltura generale nello Stato membro interessato possono
essere utilizzate se l'utilizzatore può dimostrare in modo
soddisfacente all'organismo di controllo che non gli era
possibile procurarsi sul mercato sementi non trattate di una
varietà appropriata della specie in questione.
Articolo
7
-
Prodotti
che non erano autorizzati alla data di adozione del presente
regolamento per un'utilizzazione di cui all'articolo 6,
paragrafo 1, lettera b), possono essere inclusi
nell'allegato II se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
-
quando
sono utilizzate per la lotta contro organismi nocivi o
malattie dei vegetali:
-
essi
sono essenziali per la lotta contro un organismo
nocivo o una particolare malattia, per i quali non
sono disponibili altre alternative biologiche,
colturali, fisiche o relative alla selezione dei
vegetali e
-
le
condizioni della loro utilizzazione escludono
qualsiasi contatto diretto con le sementi, i
vegetali o i prodotti vegetali; tuttavia, nel caso
di vegetali vivaci, il contatto diretto può aver
luogo, ma soltanto al di fuori della stagione di
crescita delle parti commestibili (frutti)
fintantoché l'applicazione del prodotto non induce
indirettamente la presenza di residui nelle parti
commestibili e
-
la
loro utilizzazione non produce effetti inaccettabili
per l'ambiente e non contribuisce a contaminarlo;
-
quando
sono utilizzati per la concimazione o il trattamento del
terreno - sono essenziali per esigenze nutritive
specifiche dei vegetali, ovvero per obiettivi specifici
in materia di trattamento del terreno, che non possono
essere soddisfatti con le tecniche di cui all'allegato
I, e - la loro utilizzazione non produce effetti
inaccettabili per l'ambiente e non contribuisce a
contaminarlo.
-
Se
del caso, per un prodotto che figura nell'allegato II
possono essere precisati gli elementi seguenti:
-
la
descrizione particolareggiata del prodotto;
-
le
condizioni di utilizzazione e i requisiti in materia di
composizione e/o di solubilità, per garantire in
particolare che lascino la minor quantità possibile di
residui nelle parti commestibili delle colture e nei
prodotti delle colture commestibili e che la loro
incidenza sull'ambiente sia ridotta al minimo;
-
le
prescrizioni particolari di etichettatura per i prodotti
di cui all'articolo 1 quando questi siano ottenuti con
l'ausilio di taluni prodotti di cui all'allegato II.
-
Le
modifiche all'allegato II, sia che si tratti
dell'incorporazione o della soppressione di prodotti di cui
al paragrafo 1, o dell'incorporazione o di modifiche delle
specifiche di cui al paragrafo 2, sono adottate dalla
Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 14.
-
Qualora
uno Stato membro ritenga che un prodotto debba essere
inserito nell'allegato II o che occorra apportarvi
modifiche, esso provvede affinché un fascicolo che
giustifichi l'inserimento o la modifica siano trasmessi
ufficialmente agli altri Stati membri e alla Commissione che
la sottopone al comitato di cui all'articolo 14.
Sistema
di controllo
Articolo
8
-
Gli
operatori che producono, preparano o importano da un paese
terzo i prodotti di cui all'articolo 1 ai fini della loro
commercializzazione devono:
-
notificare
tale attività all'autorità competente dello Stato
membro in cui l'attività stessa è esercitata; la
notifica comprende i dati ripresi nell'allegato IV;
-
assoggettare
la loro azienda al regime di controllo di cui
all'articolo 9.
-
Gli
Stati membri designano un'autorità o un organismo per la
ricezione delle notifiche.
Gli Stati membri possono disporre che vengano comunicate
eventuali informazioni complementari da essi ritenute
indispensabili ai fini di un controllo efficace degli
operatori.
-
L'autorità
competente ha cura che un elenco aggiornato contenente i
nomi e gli indirizzi degli operatori soggetti al sistema di
controllo sia reso disponibile agli interessati.
Articolo
9
-
Gli
Stati membri instaurano un sistema di controllo gestito da
una o più autorità di controllo designate e/o da organismi
privati riconosciuti ai quali gli operatori che producono o
preparano i prodotti di cui all'articolo 1 debbono essere
soggetti.
-
Gli
Stati membri prendono le misure necessarie affinché un
operatore che rispetti le disposizioni del presente
regolamento e paghi il contributo alle spese di controllo
goda della garanzia di accesso al sistema di controllo.
-
Il
sistema di controllo comprende quanto meno le misure di
controllo e le misure precauzionali figuranti all'allegato
III.
-
Per
l'attuazione del sistema di controllo affidato ad organismi
privati, gli Stati membri designano un'autorità incaricata
del riconoscimento e della sorveglianza di tali organismi.
-
Per
il riconoscimento di un organismo di controllo privato sono
presi in considerazione gli elementi seguenti:
-
il
piano tipo di controllo elaborato dall'organismo,
contenente una descrizione particolareggiata delle
misure di controllo e delle misure precauzionali che
detto organismo s'impegna ad imporre agli operatori che
controlla;
-
le
sanzioni che l'organismo prevede di imporre nei casi in
cui si accertino irregolarità;
-
le
risorse adeguate di personale qualificato e di
attrezzature di carattere amministrativo e tecnico,
nonché l'esperienza in materia di controllo e
l'affidabilità;
-
l'obiettività
dell'organismo di controllo nei confronti degli
operatori da esso controllati.
-
Quando
un organismo di controllo è stato riconosciuto, l'autorità
competente provvede a:
-
garantire
l'obiettività dei controlli effettuati dall'organismo
di controllo;
-
accertare
l'efficienza dei controlli;
-
prendere
conoscenza delle infrazioni accertate e delle sanzioni
comminate;
-
revocare
il riconoscimento di un organismo di controllo qualora
questo non soddisfi i requisiti di cui alle lettere a) e
b), non sia più conforme ai criteri di cui al paragrafo
5 o non soddisfi i requisiti di cui ai paragrafi 7, 8 e
9.
-
L'autorità
di controllo e gli organismi di controllo riconosciuti di
cui al paragrafo 1:
-
procurano
che siano applicate, nelle aziende da essi controllate,
almeno le misure di controllo e le misure precauzionali
di cui all'allegato III;
-
comunicano
le informazioni e i dati che essi acquisiscono a seguito
degli interventi di controllo esclusivamente al
responsabile dell'azienda e alle autorità pubbliche
competenti.
-
Gli
organismi di controllo riconosciuti:
-
consentono
all'autorità competente, ai fini d'ispezione, il libero
accesso ai loro uffici e impianti, comunicano qualsiasi
informazione e forniscono tutta la collaborazione
ritenuta necessaria dall'autorità competente per
l'adempimento degli obblighi ad essa incombenti in forza
del presente regolamento;
-
trasmettono
entro il 31 gennaio di ogni anno all'autorità
competente dello Stato membro l'elenco degli operatori
da essi controllati al 31 dicembre dell'anno precedente
e le presentano una breve relazione annuale.
-
L'autorità
di controllo e gli organismi di controllo di cui al
paragrafo 1 devono:
-
ove
sia accertata un'irregolarità nell'applicazione delle
disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 o nell'applicazione
delle misure di cui all'allegato III, far sopprimere le
indicazioni previste dall'articolo 2 per l'intera
partita o per l'intera produzione interessata
dall'irregolarità;
-
qualora
venga accertata un'infrazione manifesta o avente effetti
prolungati, ritirare all'operatore in questione il
diritto di commercializzare prodotti con indicazioni
concernenti il metodo di produzione biologico per un
periodo da convenirsi con l'autorità competente dello
Stato membro.
-
Possono
essere adottate ai sensi della procedura di cui all'articolo
14:
-
le
modalità di applicazione relative ai requisiti di cui
al paragrafo 5 e le misure di cui al paragrafo 6,
-
le
modalità di applicazione relative alle misure di cui al
paragrafo 9.
Indicazione
di conformità al regime di controllo
Articolo
10
-
L'indicazione
della conformità al regime di controllo di cui all'allegato
V può figurare unicamente sull'etichettatura dei prodotti
di cui all'articolo 1 che:
-
sono
conformi alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 1,
2, 3 e 4, degli articoli 6 e 7, nonché alle
disposizioni adottate in forza di queste disposizioni;
-
per
l'intera durata delle operazioni di produzione e di
preparazione sono stati soggetti al sistema di controllo
di cui all'articolo 9, paragrafo 3;
-
sono
stati prodotti o preparati da operatori che hanno
affidato il controllo della loro azienda all'autorità
di controllo o ad un organismo di controllo ai sensi
dell'articolo 9, paragrafo 1, e che hanno ottenuto, da
tale autorità o organismo, il diritto di usare
l'indicazione di cui all'allegato V;
-
sono
condizionati e trasportati, fino al punto di vendita al
minuto, in imballaggi chiusi;
-
recano
sull'etichetta il nome, se del caso, il marchio
depositato dell'organismo di controllo, il nome e
l'indirizzo del produttore e del preparatore e, ove si
applichi la direttiva 79/112/CEE, le indicazioni da
questa previste.
-
Nell'etichettatura
o nella pubblicità non possono essere contenute
affermazioni che suggeriscano all'acquirente che
l'indicazione di cui all'allegato V costituisce una garanzia
di qualità organolettica, nutritiva o sanitaria superiore.
-
L'autorità
di controllo e gli organismi di controllo di cui
all'articolo 9, paragrafo 1, devono:
-
ove
sia accertata un'irregolarità nell'applicazione delle
disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 o nell'applicazione
delle misure di cui all'allegato III, far sopprimere
l'indicazione per l'intera partita o per l'intera
produzione interessata dall'irregolarità;
-
qualora
venga accertata un'infrazione manifesta o avente un
effetto prolungato, ritirare all'operatore in questione
il diritto di usare l'indicazione di cui all'allegato V
per un periodo da convenirsi con l'autorità competente
dello Stato membro.
-
Possono
essere definite, secondo la procedura di cui all'articolo
14, le modalità del ritiro dell'indicazione di cui
all'allegato V in caso di accertamento di talune infrazioni
alle disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 o alle
disposizioni dell'allegato III.
-
Qualora
uno Stato membro costati, su un prodotto proveniente da un
altro Stato membro e recante le indicazioni di cui
all'articolo 2 e/o all'allegato V, irregolarità attinenti
all'applicazione del presente regolamento, esso informa in
proposito lo Stato membro che ha riconosciuto l'organismo di
controllo e la Commissione. 6. Gli Stati membri prendono i
provvedimenti necessari per evitare l'uso fraudolento delle
indicazioni di cui all'articolo 2 e/o all'allegato V. 7.
Anteriormente al 1o luglio 1993 la Commissione riesamina
l'articolo 10, in particolare per quanto riguarda la
possibilità di rendere obbligatoria l'indicazione di cui
all'allegato V, e presenta le opportune proposte per la loro
eventuale revisione.
Importazione
da paesi terzi
Articolo
11
-
Fatto
salvo l'articolo 5, i prodotti di cui all'articolo 1
importati da un paese terzo possono essere commercializzati
unicamente quando:
-
sono
originari di un paese terzo figurante in un elenco da
stabilire con decisione della Commissione secondo la
procedura di cui all'articolo 14 e provengono da una
regione o da un'unità di produzione, o sono stati
controllati da un'organismo di controllo, se del caso,
menzionati esplicitamente nella decisione concernente
tale paese terzo;
-
l'autorità
o l'organismo competente del paese terzo ha rilasciato
un certificato di controllo attestante che la partita
indicata nel certificato:
-
è
stata ottenuta in un sistema di produzione in cui
sono applicate norme equivalenti a quelle di cui
agli articoli 6 e 7; e - è stata sottoposta ad un
sistema di controllo la cui equivalenza è stata
riconosciuta all'atto dell'esame previsto dal
paragrafo 2, lettera b).
-
Per
decidere se, per taluni prodotti di cui all'articolo 1, un
paese terzo possa, su sua richiesta, essere iscritto
nell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera a), si tiene
conto in particolare:
-
delle
garanzie che il paese terzo può offrire, almeno per la
produzione destinata alla Comunità, quanto
all'applicazione di norme equivalenti a quelle di cui
agli articoli 6 e 7;
-
dell'efficacia
delle misure di controllo adottate, le quali, almeno per
la produzione destinata alla Comunità, devono essere
equivalenti a quelle del sistema di controllo di cui
agli articoli 8 e 9, al fine di garantire l'osservanza
delle disposizioni della lettera a).
Sulla base dei suddetti elementi, nella decisione, la
Commissione può precisare le ragioni o le unità di
produzione di origine o gli organismi il cui controllo
è considerato equivalente.
-
Il
certificato di cui al paragrafo 1, lettera b), deve:
-
accompagnare
la merce nell'esemplare originale fino all'azienda del
primo destinatario; l'importatore deve, successivamente,
tenerlo a disposizione dell'autorità di controllo per
almeno due anni;
-
essere
compilato secondo le modalità e secondo un modello
stabiliti con la procedura di cui all'articolo 14.
-
Norme
d'attuazione dettagliate per il presente articolo possono
essere stabilite secondo la procedura prevista all'articolo
14.
-
Nell'esame
della domanda di un paese terzo, la Commissione esige che
quest'ultimo fornisca tutti i ragguagli necessari; essa può
inoltre incaricare esperti di eseguire, sotto la sua autorità,
un esame in loco delle norme di produzione e delle misure di
controllo effettivamente applicate nel paese terzo in
questione.
Libera
circolazione nella Comunità
Articolo
12
Gli
Stati membri non possono, per motivi concernenti
l'etichettatura, il metodo di produzione o la indicazione dello
stesso, vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti
che sono previsti all'articolo 1 e che sono conformi alle
disposizioni del presente regolamento.
Disposizioni amministrative e applicazione
Articolo
13
Possono
essere adottate, secondo la procedura di cui all'articolo 14:
-
le
modifiche da apportare agli allegati I, II, III, IV e VI;
-
le
modalità di applicazione delle disposizioni contenute negli
allegati I e III.
Articolo
14
La
Commissione è assistita da un comitato composto da
rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal
rappresentante della Commissione.
Ove si faccia ricorso alla procedura di cui al presente
articolo, il rappresentante della Commissione sottopone al
comitato un progetto delle misure da prendere.
Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un
termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza
della questione. Il parere è formulato alla maggioranza
prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Nella
votazione in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli
Stati membri viene applicata la ponderazione definita dal
suddetto articolo. Il presidente non partecipa al voto.
La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi
al parere del comitato.
Qualora le misure previste non siano conformi al parere del
comitato, o in mancanza di parere, la Commissione presenta senza
indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da
prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
Qualora, allo scadere di tre mesi a decorrere dalla
presentazione della proposta al Consiglio, quest'ultimo non
abbia deliberato, le misure proposte sono adottate dalla
Commissione.
Articolo
15
Gli
Stati membri informano la Commissione ogni anno, anteriormente
ai 1o luglio, delle misure prese durante l'anno precedente ai
fini dell'attuazione del presente regolamento e trasmettono, in
particolare:
-
l'elenco
degli operatori che, al 31 dicembre dell'anno precedente,
hanno fatto la notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1,
lettera a) e che sono assoggettati al regime di controllo di
cui all'articolo 9;
-
una
relazione concernente la supervisione esercitata a norma
dell'articolo 9, paragrafo 6.
Inoltre gli Stati membri comunicano ogni anno alla
Commissione, entro il 31 marzo, l'elenco degli organismi di
controllo riconosciuti al 31 dicembre dell'anno precedente,
la loro struttura giuridica e funzionale, il loro piano tipo
di controllo, il loro sistema di sanzioni ed eventualmente
il loro marchio.
La Commissione provvede ogni anno a pubblicare nella serie C
della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee gli elenchi
degli organismi riconosciuti che le sono stati comunicati
entro il termine previsto nel secondo comma.
Articolo
16
-
Il
presente regolamento entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
-
Gli
Stati membri mettono in applicazione gli articoli 8 e 9
entro il termine di 9 mesi a decorrere dall'entrata in
vigore del presente regolamento.
-
L'articolo
5, l'articolo 8, paragrafo 1 e l'articolo 11, paragrafo 1
diventano applicabili 12 mesi dopo l'entrata in vigore del
presente regolamento.
Il termine per l'entrata in vigore dell'articolo 11,
paragrafo 1 può essere prorogato, secondo la procedura di
cui all'articolo 14, per un determinato periodo per quanto
riguarda le importazioni provenienti da un paese terzo
qualora, a seguito della domanda del paese terzo in
questione, lo stato d'avanzamento dell'esame della questione
non consenta al Consiglio di adottare una decisione
sull'iscrizione di tale paese nell'elenco previsto
all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) prima della
scadenza del termine di cui al primo comma.
Per il rispetto del periodo di conversione di cui
all'allegato I, punto 1, si prende in considerazione il
periodo trascorso prima dell'entrata in vigore del presente
regolamento, nella misura in cui l'operatore possa
dimostrare, con soddisfazione dell'organismo di controllo,
che la propria produzione, durante questo periodo, era
conforme alle disposizioni nazionali in vigore o, in
mancanza di queste, alle norme internazionali riconosciute
in materia di produzione biologica.
-
Durante
un periodo di dodici mesi che decorre dall'entrata in vigore
del presente regolamento, gli Stati membri possono, in
deroga all'articolo 6, paragrafo 1, autorizzare l'impiego
sul proprio territorio di prodotti contenenti sostanze che
non sono enumerate nell'allegato II e per cui considerano
che siano soddisfatti i requisiti figuranti nell'articolo 7,
paragrafo 1.
-
Durante
un periodo che scade dodici mesi dopo la compilazione
dell'allegato VI conformemente all'articolo 5, paragrafo 7,
gli Stati membri possono continuare ad autorizzare,
conformemente alle rispettive disposizioni nazionali,
l'impiego di sostanze che non figurano nell'allegato VI
precitato.
-
Gli
Stati membri comunicano agli altri Stati membri ed alla
Commissione le sostanze autorizzate in applicazione dei
paragrafi 4 e 5.
Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1991.
Per il ConsiglioIl PresidenteJ.-C. JUNCKER
(1)GU n. C 4 del 9. 1. 1990, pag. 4 e GU n. C 101 del 18. 4.
1991, pag. 13.
(2)GU n. C 106 del 22. 4. 1991, pag. 27.
(3)GU n. C 182 del 23. 7. 1990, pag. 12.
(1)GU n. L 33 dell' 8. 2. 1979, pag. 36.
(2)GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 58.
(3)GU n. L 347 del 17. 12. 1973, pag. 51.
(4)GU n. L 80 del 25. 3. 1986, pag. 51.
(1)GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.
(2)GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 17.
ALLEGATO
I
NORME PER LA PRODUZIONE BIOLOGICA A LIVELLO AZIENDALE
Vegetali e prodotti vegetali
-
Le
norme di produzione di cui al presente allegato devono di
regola essere state applicate negli appezzamenti per un
periodo di conversione di almeno due anni prima della semina
o, nel caso delle colture perenni diverse dai prati, di
almeno tre anni prima del primo raccolto dei prodotti di cui
all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a). L'organismo di
controllo può decidere, con il consenso dell'autorità
competente, che in certi casi il periodo in questione sia
prolungato o abbreviato tenuto conto dell'utilizzazione
anteriore degli appezzamenti.
-
La
fertilità e l'attività biologica del suolo devono essere
mantenute o aumentate, nei casi appropriati, mediante:
-
la
coltivazione di leguminose, di concimi verdi o di
vegetali aventi un apparato radicale profondo
nell'ambito di un adeguato programma di rotazione
pluriennale,
-
l'incorporazione
nel terreno di materiale organico, compostato o meno,
prodotto da aziende che operano nel rispetto delle norme
del presente regolamento. In attesa che vengano adottate
norme tecniche comuni relative alle produzioni animali
biologiche, i sottoprodotti dell'allevamento, come il
concime animale, possono essere utilizzati qualora
provengano da allevamenti che operino nel rispetto della
normativa nazionale vigente o, in mancanza di questa, di
pratiche in materia di produzione animale biologica
riconosciute internazionalmente.
L'integrazione
con altri concimi organici o minerali di cui all'allegato II
è consentita unicamente qualora un nutrimento adeguato dei
vegetali in rotazione o il condizionamento del terreno non
possano essere ottenuti con i soli mezzi indicati al primo
comma, lettere a) e b).
Per l'attivazione del composto possono essere utilizzate
preparazioni appropriate (preparazioni biodinamiche) a base
di microorganismi o di vegetali.
-
La
lotta contro i parassiti, le malattie e le piante infestanti
si impernia sul seguente complesso di misure:
-
scelta
di specie e varietà adeguate;
-
programma
di rotazione appropriato;
-
coltivazione
meccanica;
-
protezione
dei nemici naturali dei parassiti, grazie a
provvedimenti ad essi favorevoli (ad esempio siepi,
posti per nidificare, diffusione di predatori);
-
eliminazione
delle malerbe mediante bruciatura.
Possono
essere utilizzati i prodotti di cui all'allegato II soltanto
in caso di pericolo immediato che minacci le colture.
ALLEGATO
II
ALLEGATO
III
REQUISITI MINIMI DI CONTROLLO E MISURE PRECAUZIONALI PREVISTE
NELL'AMBITO DEL REGIME DI CONTROLLO DI CUI AGLI ARTICOLI 8 E 9
-
Aziende
agricole che producono vegetali e prodotti vegetali
-
La
produzione deve avvenire in un'unità i cui appezzamenti
e i luoghi di produzione e di magazzinaggio siano
nettamente separati da qualsiasi altra unità che non
produca conformemente alle norme di produzione stabilite
dal presente regolamento; possono far parte di detta
unità anche laboratori di trasformazione e/o di
condizionamento, qualora l'unità stessa si limiti alla
trasformazione e/o al condizionamento della propria
produzione agricola.
-
Nella
fase iniziale dell'applicazione del regime di controllo,
il produttore e l'organismo di controllo provvedono a:
-
compilare
una descrizione completa dell'unità, con
l'indicazione dei luoghi di magazzinaggio e di
produzione e degli appezzamenti nonché, se del
caso, dei luoghi in cui vengono effettuate talune
operazioni di trasformazione e/o di condizionamento;
-
elencare
tutte le misure concrete da prendere al livello
dell'unità per garantire il rispetto delle
disposizioni previste dal presente regolamento.
La
descrizione e le misure di cui sopra sono incluse in una
relazione di ispezione, controfirmata dal responsabile
dell'unità in questione.
Nella relazione devono inoltre figurare:
-
la
data dell'ultima applicazione sugli appezzamenti in
oggetto dei prodotti il cui impiego non è conforme
alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1,
lettera b) e dell'articolo 7;
-
l'impegno
del produttore ad eseguire le operazioni
conformemente agli articoli 5, 6 e 7 e ad accettare,
in caso di infrazione, l'applicazione delle misure
di cui all'articolo 9, paragrafo 9.
-
Ogni
anno, anteriormente alla data indicata dall'organismo di
controllo, il produttore deve notificare a tale
organismo il proprio programma di produzione di prodotti
vegetali, con una descrizione analitica a livello dei
singoli appezzamenti.
-
Deve
essere tenuta una contabilità su registri e/o su
documenti che consenta all'organismo di controllo di
identificare l'origine, la natura e le quantità di
tutte le materie prime acquistate, nonché l'impiego di
queste materie prime; deve essere inoltre tenuta una
contabilità su registri o su documenti della natura,
delle quantità e dei destinatari di tutti i prodotti
agricoli venduti. Quando le quantità riguardano vendite
dirette al consumatore finale, ne vengono indicati i
quantitativi globali giornalieri.
-
È
vietato il magazzinaggio, nell'unità di produzione, di
materie prime diverse da quelle il cui impiego è
conforme alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1,
lettera b), e dell'articolo 7.
-
Oltre
a eventuali ispezioni non preannunciate, l'organismo di
controllo deve effettuare almeno una volta all'anno un
controllo fisico completo dell'unità di produzione.
Possono essere eseguiti prelievi per la ricerca di
prodotti non autorizzati in virtù del presente
regolamento. Tuttavia il prelievo deve essere eseguito
qualora si sospetti l'utilizzazione di un prodotto non
autorizzato. Dopo ogni visita è compilata una relazione
di ispezione, controfirmata dal responsabile dell'unità
sottoposta al controllo.
-
Ai
fini dell'ispezione, il produttore dà all'organismo di
controllo libero accesso ai luoghi di magazzinaggio e di
produzione e ai diversi appezzamenti, nonché alla
contabilità e ai relativi documenti giustificativi.
Egli comunica all'organismo di controllo tutte le
informazioni ritenute necessarie ai fini dell'ispezione.
-
I
prodotti di cui all'articolo 1 che non sono ancora
condizionati negli imballaggi destinati al consumatore
finale possono essere trasportati in altre unità solo
in imballaggi o contenitori chiusi in modo da impedire
la sostituzione del contenuto, muniti di
un'etichettatura in cui, ferma restando la possibilità
di altre eventuali indicazioni previste da disposizioni
regolamentari, figurino:
-
il
nome e l'indirizzo del responsabile della produzione
o della preparazione del prodotto;
-
il
nome del prodotto;
-
l'indicazione
che il prodotto è sottoposto al regime di controllo
di cui al presente regolamento.
-
Quando
un operatore gestisce più unità di produzione nella
stessa regione le unità che sono situate nella regione
e che producono vegetali o prodotti vegetali non
previsti nell'articolo 1 sono parimenti assoggettate al
regime di controllo per quanto attiene al punto 2, primo
comma ed ai punti 3, 4 e 5. In queste unità non possono
essere prodotti vegetali della stessa varietà dei
vegetali prodotti nell'unità di cui al punto 1.
-
Unità
di trasformazione e di condizionamento di prodotti vegetali
e di derrate alimentari contenenti essenzialmente prodotti
vegetali
-
All'inizio
dell'applicazione del regime di controllo, l'operatore e
l'organismo di controllo provvedono a:
-
compilare
una descrizione completa dell'unità, con
l'indicazione delle installazioni utilizzate per la
trasformazione, il condizionamento e il
magazzinaggio dei prodotti agricoli prima e dopo le
operazioni;
-
stabilire
tutte le misure concrete da prendere al livello
dell'unità per garantire il rispetto delle
disposizioni del presente regolamento.
La
descrizione e le misure in causa sono incluse in una
relazione di ispezione, controfirmata dal responsabile
dell'unità in questione.
Nella relazione deve figurare altresì l'impegno
dell'operatore ad effettuare le operazioni in modo che
le disposizioni dell'articolo 5 siano rispettate e, in
caso d'infrazione, ad accettare l'applicazione delle
misure di cui all'articolo 9, paragrafo 9.
-
Deve
essere tenuta una contabilità scritta che consenta
all'organismo di controllo di identificare:
-
l'origine,
la natura e le quantità dei prodotti agricoli di
cui all'articolo 1 consegnati all'unità;
-
la
natura, le quantità e i destinatari dei prodotti di
cui all'articolo 1 che hanno lasciato l'unità;
-
qualsiasi
altra informazione richiesta dall'organismo di
controllo ai fini di un controllo adeguato delle
operazioni, quali l'origine, la natura e le quantità
degli ingredienti, additivi ed adiuvanti di
fabbricazione presi in consegna dall'unità, nonché
la composizione dei prodotti trasformati.
-
Quando
nell'unità sono anche trasformati, condizionati o
immagazzinati prodotti che non sono previsti
all'articolo 1:
-
l'unità
deve disporre di locali separati per il
magazzinaggio dei prodotti di cui all'articolo 1,
prima e dopo le operazioni;
-
le
operazioni devono essere eseguite in cicli completi,
separate fisicamente o nel tempo da operazioni
analoghe effettuate su prodotti che non rientrano
nell'articolo 1;
-
qualora
dette operazioni non vengano eseguite di frequente,
esse devono essere preannunciate entro termini
fissati d'accordo con l'organismo di controllo;
-
devono
essere prese tutte le misure necessarie per
garantire l'identificazione delle partite e per
evitare mescolanze con prodotti non ottenuti
conformemente alle norme di produzione previste nel
presente regolamento.
-
Oltre
alle ispezioni non preannunciate, l'organismo di
controllo deve effettuare almeno una volta all'anno un
controllo fisico dell'unità. Possono essere eseguiti
prelievi per la ricerca dei prodotti non autorizzati in
virtù del presente regolamento. Essi devono tuttavia
essere eseguiti qualora si sospetti l'utilizzazione di
un prodotto non autorizzato. Dopo ogni visita è
compilata una relazione di ispezione, controfirmata dal
responsabile dell'unità controllata.
-
Ai
fini di tale ispezione l'operatore dà all'organismo di
controllo libero accesso all'unità e alle contabilità
e ai relativi documenti giustificativi. Egli fornisce
inoltre all'organismo di controllo tutte le informazioni
necessarie per l'ispezione.
-
Sono
applicabili i requisiti in materia di trasporto di cui
al punto 8 della parte A.
ALLEGATO
IV
ELEMENTI CHE DEVONO FIGURARE NELLA NOTIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO
8, PARAGRAFO 1, LETTERA a)
-
Nome
e indirizzo dell'operatore;
-
ubicazione
delle località in cui sono effettuate le operazioni e, se
del caso, indicazione degli appezzamenti (dati catastali);
-
natura
delle operazioni e dei prodotti;
-
impegno
dell'operatore ad eseguire le operazioni conformemente agli
articoli 5, 6, 7 e/o 11;
-
quando
si tratta di un'azienda agricola, indicazione della data in
cui il produttore ha cessato di utilizzare, negli
appezzamenti in causa, i prodotti il cui impiego non è
conforme all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) e
all'articolo 7;
-
nome
dell'organismo riconosciuto cui l'operatore ha affidato il
controllo della propria azienda, qualora nello Stato membro
in questione il sistema di controllo sia stato introdotto
mediante riconoscimento di siffatti organismi.
ALLEGATO
V
INDICAZIONE DI CONFORMITÀ AL REGIME DI CONTROLLO
L'indicazione
di conformità al regime di controllo deve figurare nella lingua
o nelle lingue utilizzate nell'etichettatura.
ES:Agricultura Ecológica - Sistema de control CEE DK:OEkologisk
Landbrug - EF Kontrolordning D:Biologische Agrarwirtschaft - EWG
Kontrollsystem GR:ÂéïëïãéêÞ Ãaaùñãssá - Óýóôçìá
AAëÝã÷ïõ AAÏÊ EN:Organic Farming EEC Control System F:Agriculture
biologique - Système de contrôle CEE IT:Agricoltura biologica
- Regime di controllo CEE NL:Biologische landbouw -
EEG-controlesysteem PO:Agricultura biologica - Sistema de
controlo CEE
ALLEGATO
VI
A.Sostanze
autorizzate come ingredienti di origine non agricola [articolo
5, paragrafo 3, lettera b)]:
B.Sostanze il cui impiego è autorizzato durante la preparazione
[articolo 5, paragrafo 3, lettera c)]:
C.Ingredienti di origine agricola (articolo 5, paragrafo 4)
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